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Leggi regionali

Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1990
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 Commissione regionale di coordinamento
per le attività diabetologiche
1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all' Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dall' Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;
b) da quattro esporti in materia diabetologica, designati dall' Assessore regionale alla sanità;
c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche più rappresentative in regione, scelti dall' Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;
d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;
e) da un funzionario della Direzione regionale dell' assistenza sociale.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all' insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.
5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione regionale della sanità.
6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.
7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Note:
1La Commissione regionale di coordinamento per le attivita' diabetologiche, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.