LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO III
 Norme transitorie e finali
Art. 15
 Norma transitoria
1. Limitatamente all' anno 1989, le domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 marzo.
Art. 16
 (Rapporto al Consiglio regionale)
1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'Assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
2Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2008