LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
 Fondo regionale per l' Europa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 viene istituito il Fondo regionale per l' Europa.
2. Sono a carico del Fondo le spese che l' Amministrazione regionale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi ai soggetti di cui all' articolo 3, le seguenti iniziative:
a) gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all' articolo 1 della presente legge e all' articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47;
b) scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla << Convenzione culturale europea >> del Consiglio d' Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell' ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato;
c) corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge;
d) frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l' assegnazione di apposite borse di studio;
e) redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell' ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all' articolo 1;
f) attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all' acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo;
g) funzionamento e attività delle << Case per l' Europa >> istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l' Europa.
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. Al Fondo predetto fanno altresì carico i contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d' integrazione europea.
5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 93, comma 1, L. R. 25/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 47/1993 nel testo modificato da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993
3Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 19/2000
4Comma 5 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 19/2000
5Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 7, L. R. 45/2017