LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 6
 Ricerca applicata in acquacoltura
1. L' Amministrazione regionale concorre con la Comunità europea al finanziamento del programma pluriennale di ricerche previsto dal PIM assicurando, con i propri fondi di bilancio e con le corrispondenti assegnazioni comunitarie, la copertura delle spese relative all' attuazione dei singoli progetti nella misura massima:
- del 50% su proposti da imprese od organismi associativi privati;
- del 70% se proposti da enti, organismi, società a partecipazione mista, pubblica e privata;
- del 100% se proposti da istituti universitari ed enti pubblici.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all' articolo 18, comma 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e con le modalità di cui all' articolo 1, comma 3 della presente legge approva il programma delle ricerche da effettuare e autorizza la spesa concernente i singoli progetti.
3. In relazione all' estensione temporale del PIM possono essere autorizzati progetti di ricerca di durata pluriennale e, conformemente al piano di finanziamento previsto dal PIM stesso, ammesse a contributo spese effettuate posteriormente al 1 gennaio 1988. Può, altresì, essere autorizzata l' erogazione di anticipazioni sulla quota annuale del contributo concesso nella misura dell' 80% se a favore di istituti universitari ed enti pubblici e del 30% se a favore di enti, organismi e società a partecipazione mista.
4. Per i progetti di durata pluriennale ed articolati in più fasi, ciascuna delle quali assicuri di per sé dei risultati immediatamente utilizzabili in relazione agli obiettivi del programma di ricerca, possono essere disposti, sulla base di idonea rendicontazione, pagamenti in acconto in misura non superiore allo stato di avanzamento della ricerca.
5. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.651 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 635 milioni per l' anno 1990 e lire 758 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7663 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 793 milioni, suddiviso in ragione di lire 210 milioni per l' anno 1989, lire 265 milioni per l' anno 1990 e lire 318 milioni per l' anno 1991;
- capitolo 7664 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota CEE, linea 551 - >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 290 milioni per l' anno 1989, lire 370 milioni per l' anno 1990 e lire 440 milioni per l' anno 1991.

7. Al predetto onere complessivo di lire 1.893 milioni si provvede come segue:
a) per lire 210 milioni, relativi all' anno 1989, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dall' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;
b) per complessive lire 583 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell' articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4;
c) per complessive lire 1.100 milioni con l' assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla CEE sulla speciale linea di bilancio n. 551.

8. Sui precitati capitoli 7663 e 7664 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:
- sul capitolo 7663 lo stanziamento di lire 105 milioni;
- sul capitolo 7664 lo stanziamento di lire 145 milioni.

9. All' onere complessivo di lire 250 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
10. Le quote autorizzate per l' anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l' anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 7663 per lire 317 milioni, cui si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni autorizzato con l' articolo 80 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;
- capitolo 7664 per lire 441 milioni, cui si provvederà con l' assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla CEE sulla speciale linea del bilancio n. 551.