LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 4
 Anticipazioni di contributi comunitari e statali
per progetti di vallicoltura e molluschicoltura
1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e molluschicoltura finanziati congiuntamente dalla Comunità Europea e dallo Stato, in base al Regolamento ( CEE ) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, nell' ambito del PIM, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su richiesta del beneficiario, un' anticipazione dell' 80% dell' ammontare del contributo assegnato. Tale anticipazione sarà erogata in due rate di pari importo: la prima, ad avvenuto avvio, opportunamente certificato, dei lavori previsti dal progetto approvato dalla Comunità Europea; la seconda, quando il progetto sia stato realizzato per almeno il 60% in termini di spesa ammessa a contributo, a condizione che il beneficiario abbia presentato domanda di pagamento parziale ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 1116/88 della Commissione, del 20 aprile 1988.
2. La concessione dell' anticipazione sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore all' agricoltura.
3. Il beneficiario è tenuto a rimborsare le somme ottenute a titolo di anticipazione, in un' unica soluzione, o per quote nel caso di pagamento parziale ai sensi del citato Regolamento n. 1116/88, e senza maggiorazioni, entro 15 giorni dalla riscossione del contributo o del pagamento parziale. In caso di ritardato pagamento sarà applicato un interesse di mora pari al tasso netto di Tesoreria praticato nello stesso periodo.
4. In caso di mancata attuazione, anche parziale, del progetto l' Amministrazione regionale procederà al recupero delle somme anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso netto di tesoreria praticato, tempo per tempo, nel periodo intercorso tra la data dell' erogazione e la data del recupero.
5. L' Amministrazione regionale, in sede di concessione dell' anticipazione, può richiedere al beneficiario la prestazione di idonea garanzia fideiussoria o polizza assicurativa.
6. Per la concessione delle anticipazioni previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.422 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.895 milioni per l' anno 1989, lire 1.357 milioni per l' anno 1990 e lire 585 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.6 - Sezione X - il capitolo 7662 (2.1.264.5.10.14.) con la denominazione: << Anticipazioni dei contributi comunitari e statali per la realizzazione, ai sensi del Regolamento CEE n. 4028/1986, di impianti di molluschicoltura e di vallicoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.837 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l' anno 1989, lire 1.357 milioni per l' anno 1990 e lire 585 milioni per l' anno 1991.
8. Al predetto onere complessivo di lire 4.837 milioni si provvede come segue:
a) per lire 1.000 milioni, relativi all' anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1988, e trasferita con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 16 febbraio 1989;
b) per lire 1.895 milioni, relativi all' anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per lire 1.942 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3.

9) Sul precitato capitolo 7662 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.448 milioni, al cui onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
10. La quota di lire 585 milioni, autorizzata per l' anno 1992, farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo. Alla copertura della stessa si provvederà mediante i rientri, per pari importo, delle citate anticipazioni.
11. Per l' acquisizione al bilancio regionale dei rientri, previsti dal comma 3, delle anticipazioni di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, è istituito al titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1539 (4.3.6.) con la denominazione << Rientri delle anticipazioni dei contributi comunitari e statali concesse per agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e di molluschicoltura finanziati dalla Comunità Europea in base al Regolamento CEE 18 dicembre 1986, n. 4028 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.252 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.357 milioni per l' anno 1991.
12. I rientri relativi agli anni 1992 e 1993 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 585 milioni ciascuno.