LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore del territorio
Art. 27
 Contributi ai Comuni per i piani di recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, determinato in lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 28
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 29
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
a favore degli IACP
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo per l' anno 1989.
Art. 30
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 31
 Porti minori e navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989.
Art. 32
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo annuo costante ventennale per la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione e di opere di adeguamento dello stadio << Friuli >> di Udine in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributo ventennale al Comune di Udine per dotare lo stadio << Friuli >> di un idoneo impianto di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, primo e secondo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
8. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, quinto comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la città di uno stadio adeguato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
12. Per le finalità previste dall' articolo 50, decimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
14. Per le finalità previste dall' articolo 50, quattordicesimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
16. Le sovvenzioni previste ai commi 12 e 14 verranno concesse ed erogate con le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24.
Art. 33
 Impianti sportivi di interesse locale
(programma 2.4.4.)
1. Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli interventi previsti dal combinato disposto del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1989.
7. Per gli interventi previsti dal combinato disposto del primo comma, lettera b), e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
9. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
13. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.