LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 76
 Censimento della circolazione sulle strade provinciali
(programma 0.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel 1989 la spesa di lire 850 milioni per il rimborso alle Amministrazioni provinciali gli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 0.5.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3601 (2.1.153.2.10.17.) con la denominazione << Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri da queste sostenuti per l' effettuazione del censimento 1986 della circolazione sulle strade provinciali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.