LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 65
 Palazzo del ghiaccio del Piancavallo
(programma 3.4.5.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza, contributi straordinari nel limite massimo di lire 850 milioni per l' anno 1989 per il finanziamento di tutte le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8533 (2.1.235.5.10.13) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza per le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.