LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 49
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.