LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 43
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.163.2.10.10.) con la denominazione << Contributi << una tantum >> a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.