LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 29
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993
2Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000
5Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001
7Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002
9Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004