LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 23
 
1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007 , può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2013