LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 198
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.
8. 
( ABROGATO )
9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l'indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.
10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 61/1988
4Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 61/1988
5Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 39/1993 con effetto, ex articolo 47 della medesima legge, dal 1° agosto 1993.
6Commi 1, 2 e 3 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
7Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 35/1996
8Articolo sostituito da art. 2, comma 50, L. R. 10/2001
9Articolo sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
10Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 11, L. R. 20/2002
11Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, L. R. 20/2002
12Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 20/2002
13Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 11, L. R. 20/2002
14Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 21/2003
15Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
16 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
17Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
18Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
19Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
20Abrogato il comma 6, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
21Abrogato il comma 8, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).