LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63

Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/10/1988
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
Il compenso al Commissario, al Commissario aggiunto, nominato ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli Assessori addetti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste - spettante ai predetti magistrati per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - viene fissato per ciascun giorno feriale in: lire 12.000 per il Commissario; lire 8.000 per il Commissario aggiunto e rispettivamente lire 6.000 per l' Assessore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 34/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/1996
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 45, L. R. 12/2009