LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 51

Contributi straordinari per la promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1988
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 1
 
1. Al fine di promuovere manifestazioni celebrative diffuse del quarantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo anniversario dell' entrata in vigore dello statuto speciale di autonomia del Friuli - Venezia Giulia è autorizzata la concessione di ulteriori contributi, per un ammontare complessivo di lire 500 milioni, allo scopo di assecondare l' attuazione delle suddette iniziative ai sensi dell' articolo 21, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Tra i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono ricomprese anche le scuole di ogni ordine e grado e le università.
Art. 2
 
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - da una relazione illustrativa dettagliata dell' iniziativa per cui si chiede il contributo, nonché dal preventivo di spesa.
3. I contributi concessi per le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole e dalle università possono coprire la globalità della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3
 
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento agli articoli 21, 22, 28, 29 e 31 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Art. 4
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6215 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a sostegno della promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale di autonomia >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. All' onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4. All' onere di lire 500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.