LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 70
 Comunità montane
(programmi 0.7.1. e 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 71
 Interventi straordinari a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2. e 1.2.5.)
1. ( OMISSIS )
2. ( OMISSIS )
3. ( OMISSIS )
4. ( OMISSIS )
5. ( OMISSIS )
6. ( OMISSIS )
7. ( OMISSIS )
8. Per le finalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
9. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 50 milioni al Comune di Osoppo per l' esecuzione dei necessari lavori di ripristino del complesso del << Tiro a segno >>, da restituire all' originaria destinazione.
11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
12. Il finanziamento di cui al comma 10 potrà essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il Comune di Osoppo è tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.
2Integrata la disciplina del comma 10 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1995
Art. 72
 Restauro castello << Ceconi >> di Pielungo
nel comune di Vito d' Asio
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 73
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1988 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 74
 Manifestazioni per il decimo anniversario
degli eventi sismici del 1976
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 13, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 9222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 75
 Ulteriori modifiche
della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29
(programma 1.1.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.
4. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino al termine di cui al comma 1, l' onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari già in proprietà e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
3. Per l' erogazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
4. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
7. I pagamenti di cui al comma 6 potranno essere disposti a valere sulle aperture di credito di cui all' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, modificato dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.