LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 20
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 21
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata con l' articolo 10, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 22
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 23
 Funzioni socio - assistenziali
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1988, e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.