LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nei settori delle sistemazioni idraulico - forestali
e della forestazione
Art. 18
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, commi 1 e 2, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 19
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.