LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 2
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 9.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 28.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
 Recupero edilizio
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, lettere b), c) e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989 e lire 400 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 5
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma
del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, è finalizzata al finanziamento del settore dell' edilizia abitativa.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Cassa di risparmio di Gorizia apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
5. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 7
 Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.