LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 91
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 24, con gli articoli dal 26 al 71 e con gli articoli 74, 75 e 76, pari a lire 375.610 milioni, suddivise in ragione di lire 134.620 milioni per l' anno 1988, di lire 98.890 milioni per l' anno 1989 e di lire 142.100 milioni per l' anno 1990, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.