LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 83
 Contributo regionale
sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia già stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.