LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 72
 Restauro castello << Ceconi >> di Pielungo
nel comune di Vito d' Asio
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.