LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l' anno 1988 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità e con le modalità previste dalla citata legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, ad integrare il fondo rischi del Consorzio denominato << CON. FI. DI. San Daniele >>, costituito fra le aziende del settore della lavorazione del prosciutto.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 fanno carico al medesimo capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.