LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010