LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte con la maggior entrata di pari importo prevista al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei precitati bilanci.