LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 24

Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 3
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, per il conferimento del mandato e per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso nonché per l' emanazione ed attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale al riguardo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, conferisce con propria deliberazione mandato alla Friulia SpA di provvedere di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale, a sottoscrivere quote di capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dei servizi amministrativi, la vigilanza sulla gestione del fondo.
4. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
5. Ad avvenuta sottoscrizione dell' intera quota di lire 30 miliardi l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 65, comma 1, L. R. 47/1991
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 10/2012