LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

Art. 17
 
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell' articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L' elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all' elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 12, comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/1991