LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Tutela del patrimonio culturale e
dell' identità dei << Rom >>
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia tutela, nell' ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l' identità dei << Rom >>, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.
2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa e del Parlamento europeo, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia salvaguardia, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l' identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei << Rom >>.
3. A tal fine la Regione assicura ai << Rom >>, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l' effettivo esercizio nell' autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell' ambito di una più consapevole convivenza.
4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all' articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi << Rom >> e dei rispettivi sottogruppi parentali.
Art. 2
 Attività convenzionate
1. Le convenzioni di cui all' articolo 1, comma 4, indicano, in ogni caso:
a) la richiesta scritta dei << Rom >> residenti;
b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;
c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell' attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall' Ente locale nei servizi pubblici.

2. Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all' articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all' articolo 1, comma 4.