Art. 6
Servizi nei terreni stanziali e campi transito
1. I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovarsi a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità collinare, dalle Comunità montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all' articolo 5, comma 10.
2. Le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:
a) l' osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
b) il coordinamento con gli uffici comunali;
c) l' educazione sanitaria;
d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
e) il coordinamento con le scuole frequentate dai << Rom >> nomadi e sedentari;
f) il coordinamento con il servizio sociale dell' ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria.