LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

PARTE II
 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE
INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6
DELLO STATUTO REGIONALE
TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE
Art. 25
 Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
 Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall' articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.
TITOLO II
 SERVIZI SOCIALI
Art. 27
 Edilizia scolastica
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l' acquisto, la realizzazione, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell' obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell' iniziativa diretta per l' edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell' intervento per l' edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017
Art. 28
 Assistenza scolastica e diritto allo studio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:
1) degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.
2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità  e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell' ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l' assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 29
 Attività culturali e di istruzione
1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l' attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell' istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.
Note:
1Comma 5 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 5 aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
5Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
6Comma 3 bis abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
7Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
8Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
9Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
11Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 33
 Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.
3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.
4. Tali presidi comprendono:
a)   ( ABROGATA )
b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 10/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 3, L. R. 8/2001
2Comma 2 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
3Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
4Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
5Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 34
 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)
1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo sostituito da art. 131, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 35
 (Riserva della Regione)
1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:
a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
g) Unione Italiana Ciechi;
h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.
2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.
4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012
Art. 36
 Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
1. Sono di competenza della Regione:
a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.
Art. 37
 Infrastrutture e attrezzature sportive
1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993
TITOLO III
 ATTIVITÀ ECONOMICO - PRODUTTIVE
Art. 38
 Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Al fine di valorizzare l' attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all' esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l' attività dei Comitati provinciali per i prezzi.
Art. 39
 Fiere, mostre e mercati
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall' Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.
Art. 40
 Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall' articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.
Art. 41
 Classificazione delle strutture ricettive turistiche
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all' aria aperta.
2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.
Art. 42
 Autorizzazioni per le professioni turistiche
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all' esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.
Art. 43
 Turismo alpino
1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.
Art. 44
 Manifestazioni di interesse turistico
esclusivamente locale
1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.
Art. 45
 Competenze delle Province e delle Comunità montane
in materia di agricoltura
1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
a)   ( ABROGATA )
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 46
 Competenze dei Comuni in materia di usi civici
e di demanio armentizio
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 47
 Funzioni delle Province e dei Comuni
in materia di industria e artigianato
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l' albo delle imprese artigiane.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 42/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 24/1991
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 1 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
5Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
TITOLO IV
 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall' articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997
Art. 49
 Municipi e cimiteri
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l' acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 51
 Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali
Delega in materia di risparmio energetico
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.
2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 54
 Parchi e ambiti di tutela ambientale
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 56
 Tutela dall' inquinamento
1. In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319 , e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 , in materia di tutela delle acque;
b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.
Art. 57
 Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 58
 Vigilanza sulla caccia
1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/1989