LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 45
 Competenze delle Province e delle Comunità montane
in materia di agricoltura
1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
a)   ( ABROGATA )
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996