LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 37
 Infrastrutture e attrezzature sportive
1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993