LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 24
 Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.