LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 9

Norme per l' amministrazione delle IIPPAABB già concentrate o amministrate dai soppressi EECCAA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/03/1987
Materia:
120.11 - Enti soppressi
130.01 - Comuni e Province
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993 fermo restando il regime transitorio previsto dall' articolo 2 della medesima legge.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 45/1988
2Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993 fermo restando il regime transitorio previsto dall' articolo 2 della medesima legge.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993 fermo restando il regime transitorio previsto dall' articolo 2 della medesima legge.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 40/1993