LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 39

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 7
 Norme transitorie
1. Limitatamente all' anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dall' articolo 1 della presente legge, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Le iniziative finanziabili con la presente legge sono quelle realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 giugno 1987, n. 15.