LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 39

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 10
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l' articolo 4 della presente legge, fanno carico al capitolo 6212 dello stato della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. La classificazione economica, il codice di finanza regionale e la denominazione del precitato capitolo sono sostituiti dai seguenti: Categoria 1.6 - (2.1.162.2.06.06) - << Contributi all' Istituto di sociologia internazionale di Gorizia ( ISIG ) e all' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) di Pordenone per l' archivio regionale per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti alla cultura della pace e della cooperazione tra i popoli >>.