LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO 1987
Art. 1
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è introdotta la variazione, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 478 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 6
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 4705 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.
Art. 8
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.
Art. 9
 
1. La classificazione economica ed il codice di finanza regionale del capitolo 3900 vengono modificati in categoria 2.1. e - (2.1.210.3.01.01).
Art. 10
 
1. Alla copertura della spesa di lire 21.930.800.000 - relativa all' anno 1987- corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 12.935.000.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 8.995.800.000) si provvede:
a) per lire 3.200 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1987 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 6.150 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 932: lire 1.100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
2) capitolo 933: lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
3) capitolo 934: lire 1.270 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
4) capitolo 3655: lire 180 milioni;
5) capitolo 7898: lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze del n. 2 del 19 gennaio 1987;
6) capitolo 7966: lire 2.400 milioni, di cui lire 1.200 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;
c) per le restanti lire 12.580.800.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1986 con il rendiconto generale per l' esercizio 1986, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 19 maggio 1987.

2. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1988, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 886.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 1.200 milioni, mediante storno dal capitolo 7966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989;
c) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 5 dell' articolo 25 dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa precitato.

3. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 2.086.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma n. 5 dell' articolo 25 - dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 11
 Contributi sugli interessi per investimenti
alle imprese industriali (programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di oltre 6.000 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 12
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali (programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni.
Art. 13
 Contributi a Comuni per apprestamento aree
produttive di interesse comunale
nei territori montani (programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7830 (2.1.232.3.10.12) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Art. 14
 Garanzie su finanziamenti a medio termine
(programma 3.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
3. Nell' articolo 4, lettera d), della legge regionale precitata, dopo le parole << iniziative cui alla presente legge; >> è aggiunta la locuzione: << nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; >>.
Art. 15
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a) della citata legge regionale n. 43 del 1980 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 36 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
9. L' onere complessivo di lire 108.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 108.000.000.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' art. 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, al fine di contribuire a coprire le spese di gestione.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.7. - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 5418 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura delle spese di gestione >>, e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 500 milioni per l' anno 1987.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5342 (2.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni al Comune di Gorizia da utilizzare per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5207 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Comune di Gorizia per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1987.
Art. 17
 Istituti e scuole professionali
(Programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5770 (1.1.158.2.06.04) con la denominazione: << Contributi per l' acquisto di attrezzature ed arredi a favore di istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e puericultrici >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
Art. 18
 Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica
(programma 2.4.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.4.1. - Spese correnti - Categoria 2.4 - Sezione XII - il capitolo 6287 (1.1.1.148.1.12.04) con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dai soppressi consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dalle soppresse scuole libere d' istruzione tecnica (spesa obbligatoria) >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4 milioni per l' anno 1987.
3. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6287 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 19
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, un ulteriore limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) anno 1987: lire 5.800.000;
b) anni dal 1988 al 1998: lire 650.000.

2. L' onere complessivo di lire 7.100.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.100.000.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE O MODIFICATIVE DI
SPESA NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 20
 Protezione civile
(programma 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per l' importo a fianco dei medesimi indicato:
a) capitolo 2871: lire 1.500 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
b) capitolo 4003: lire 1.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 21 del 16 febbraio 1987.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 Finanziamento straordinario alla
Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare alla necessità di stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7226 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1987.
5. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7486 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987.
Art. 23
 Forestazione
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata - per finanziamenti alle Comunità montane - la spesa di lire 359 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 359 milioni fa carico al capitolo 4075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 359 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 359 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987: di detto importo la somma di lire 209 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 9 del 22 gennaio 1987.
Art. 24
 Incentivi alle imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1987, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8460 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 25
 Consorzi artigiani
(programma 3.2.9.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare al Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio ( CAMS ) al fine di consentire il parziale ripianamento delle passività accumulate dal predetto Consorzio e la conseguente liquidazione dello stesso.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.9. - Spese corenti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 8352 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per il parziale ripianamento delle passività accumulate - dal Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio - CAMS - la conseguente liquidazione dello stesso >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 5, dal capitolo 8461 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, autorizzata con l' articolo 31 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è revocata.
Art. 26
 Interpretazione autentica dell' articolo 4
della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi è stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.
Art. 27
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.