LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Consorzi artigiani
(programma 3.2.9.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare al Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio ( CAMS ) al fine di consentire il parziale ripianamento delle passività accumulate dal predetto Consorzio e la conseguente liquidazione dello stesso.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.9. - Spese corenti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 8352 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per il parziale ripianamento delle passività accumulate - dal Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio - CAMS - la conseguente liquidazione dello stesso >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 5, dal capitolo 8461 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, autorizzata con l' articolo 31 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è revocata.