LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

CAPO I
 Sviluppo delle attività industriali, artigianali
e dei servizi alla produzione
Art. 8
1. L' Amministrazione regionale sostiene l' avvio di nuove iniziative nell' industria, nell' artigianato di produzione e nei servizi reali collegati alle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, sono considerate nuove iniziative anche quelle promosse in forma consortile da imprese insediate nelle aree indicate, nonché gli investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive. Nei Comuni, in particolari condizioni di degrado socio - economico, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l' ampliamento superiore al 50% della superficie produttiva esistente delle attività artigianali viene equiparato alle nuove iniziative.
3. Ai medesimi fini sono considerate erogatrici di servizi reali le imprese rientranti nelle tipologie definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.
4. I contributi sono concessi sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di stabilimenti tecnicamente attrezzati, ivi comprese l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) realizzazione di laboratori artigiani, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisto delle aree e dei locali;
c) impianto di uffici;
d) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
e) acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

5. Si applicano le procedure indicate al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive interpretazione autentica, modifiche e integrazioni, e, per le imprese artigiane, quelle di cui al Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e successive modifiche e integrazioni. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori e/o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
6. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
7. Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 1 agosto 1987 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1989
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1989
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 8/1993
7Comma 2 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 8/1993
8Articolo interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 8/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
11 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 9
 
1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Società finanziaria Friulia - Lis SpA un contributo una tantum da destinare alla realizzazione di uno specifico programma di investimenti, su programmi predisposti dalle singole Comunità montane.
3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 8/1993
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 8/1993
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale contribuisce a sostenere l' occupazione e a promuovere la mobilità della manodopera mediante la concessione di incentivi alle imprese che procedano all' assunzione, nelle forme indicate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, di lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, la misura degli incentivi, concessi nell' ambito del programma triennale di interventi e secondo le modalità e le procedure di cui alla medesima legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, viene aumentata di un terzo e la durata degli stessi può essere estesa a trentasei mesi.