LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 31
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 8, sono autorizzate:
a) nel settore dell' industria, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) nel settore dell' artigianato, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7752 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.10. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8463 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributo in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

3. Sui precitati capitoli 7752 e 8463 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 200 milioni.