LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 27
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari alle Comunità montane da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste, per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, saranno ripartiti tra le Comunità montane, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della superficie montana di ogni singola Comunità e per comprovate esigenze di intervento.