LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 22
 
1. L' Amministrazione regionale promuove l' attuazione di progetti specifici per sostenere lo sviluppo dell' agricoltura ed incrementare il reddito familiare dei residenti nei territori montani.
2. Obiettivi del progetto sono:
a) la riorganizzazione dei fattori produttivi e il potenziamento economico delle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale;
b) il rafforzamento dei fattori che concorrono ad assicurare la permanenza della popolazione residente nelle aree suindicate;
c) la più ampia valorizzazione delle risorse agricole e forestali, mediante il sostegno di attività produttive esercitate nel settore primario anche a tempo parziale.

3. All' attuazione dei progetti provvedono, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, le Comunità montane.