LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 1
 
1. Con le disposizioni della presente legge, la Regione, nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l' area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell' ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.
2. In tale ambito la Regione, nel quadro del Piano regionale di sviluppo, promuove il coordinamento delle azioni rivolte a rafforzare la base produttiva e a consolidare l' occupazione nei territori montani e provvede all' attuazione di specifici progetti, ai sensi dell' articolo 6, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
3. La Regione provvederà altresì ad assicurare il coordinamento e l' integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria anche a favore delle attività economiche nei territori di confine del Friuli - Venezia Giulia.