LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

CAPO I
 Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche
nella Destra Tagliamento
Art. 1
1. L' autorizzazione a finanziare gli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, prevista all' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa complessiva di lire 17.000 milioni, di cui 3.000 milioni per l' anno 1987 con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.2. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
4. Sul precitato capitolo 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
5. L' onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l' anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
6. La denominazione del capitolo 2808 viene così modificata: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento >>.
Art. 2
 Oneri di progettazione
1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.