LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 52
 Edilizia, opere ed interventi pubblici
(programmi 1.1.3., 0.6.3., 1.5.3., 1.1.1. e 2.5.1.)
La spesa di lire 2 miliardi rideterminata per l' anno 1987 con l' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, viene modificata in lire 5 miliardi per l' anno 1987, lire 10 miliardi per l' anno 1988 e lire 5 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 3.650 milioni per l' anno 1988, autorizzata con il quinto comma dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 e iscritta sul capitolo 8803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l' anno 1988 e lire 650 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La spesa di lire 13.500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, viene suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di complessive lire 300 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è revocata.