LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Trasferimenti agli Enti locali ai sensi
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia
(programma 0.6.2.)
In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1987, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La facoltà prevista al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all' esercizio finanziario 1987, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.