LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 
1. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) assumono nel proprio bilancio le somme ricavate dalla cessione, effettuata in applicazione della presente legge, dei rispettivi beni immobili in gestione, destinandole ad investimenti per interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio, con priorità alle abitazioni concesse o da concedersi ai dipendenti, e di miglioramento fondiario dei beni immobili gestiti ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché, in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 196, comma 1, L. R. 5/1994