LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 18
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 19
 Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 IACP di Tolmezzo
(programma 1.1.1.)
1. Al fine di riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria dell' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo, in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio nel territorio di propria competenza, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto Istituto un finanziamento straordinario complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Le quote annuali potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. L' IACP di Tolmezzo dovrà allegare ai bilanci consuntivi relativi a detti anni una analitica relazione dimostrativa dell' utilizzo dei finanziamenti introitati per i fini di cui al comma n. 1.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2031 (2.1.238.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo per riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, e lire 600 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
(programma 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nei settori
della viabilità e dei trasporti
Art. 23
 Interventi a favore della viabilità degli enti locali
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 7.750 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
4. Il predetto onere di lire 2.880 milioni fa carico al capitolo 3412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
Art. 24
 Spese di avvio dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia
(programma 1.3.1.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 600 milioni a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia >> - Società per azioni - con sede in Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia.
2. Le quote del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno; la << SDAG >> è tenuta, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.3.1. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione IX - il capitolo 3361 (2.1.163.2.09.18) - con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla << SDAG >> - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per funzionamento della Stazione confinaria dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 25
 Direzione lavori grande viabilità
di cui al DPR n. 100/ 1978
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.
Art. 26
 Interventi urgenti
per opere marittime e di navigazione interna
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.
CAPO IV
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 27
 Irrigazione
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della precitata legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Art. 28
 Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni, da destinare alle necessità delle stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma n. 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7224 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 29
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
 Ricerca mineraria
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7968 (2.1.243.3.10.13.) con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti nelle aree di cui all' art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 31
 Incentivi agli investimenti alle imprese artigiane
(programma 3.2.10.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), a decorrere dall' anno 1987, un finanziamento annuale di lire 200 milioni per un periodo di dieci anni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, istituito con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato a lire 600 milioni.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Con effetto dal 1 gennaio 1987, l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1985 al 1994 con l' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
Art. 32
 Consorzio regionale garanzia fidi
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, alla Rubrica n. 22 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8515 (2.1.163.2.10.02) con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori disoccupati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Art. 33
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.300 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
Art. 34
 Centro studi sul settore terziario
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del << Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli-Venezia Giulia >> denominato << Area tre >>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari.
2. È fatto obbligo al suddetto Centro di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del finanziamento con le modalità e nei tempi previsti nei decreti di concessione del finanziamento medesimo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 23 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8703 (2.1.162.2.10.25.) con la denominazione << << Finanziamento a favore del Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli - Venezia Giulia - Area tre - con sede in Trieste - per il perseguimento dei propri scopi statutari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8703 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 35
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore commerciale, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 36
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalità previste dagli articoli 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42), è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 37
 Impianti a fune
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 38
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati nell' anno 1987 due ulteriori limiti di impegno, rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Sistemi telematici Borsa valori di Trieste
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, allo scopo di realizzare i sistemi ed i collegamenti telematici necessari al miglior funzionamento della Borsa valori di Trieste.
2. Le quote annuali del finanziamento predetto potranno essere erogate in via anticipata e in un' unica soluzione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 5 - programma 3.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1370 (2.1.238.3.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la realizzazione di sistemi e collegamenti telematici della Borsa valori di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
CAPO V
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 40
 Personale precario istituzione socio - assistenziale
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1987.
Art. 41
 Centri e residenze sociali
(programma 2.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 42
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, di Pordenone e di Udine al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni che gestiscono nella provincia di Trieste centri di riabilitazione per invalidi al fine di contribuire a coprire le spese di gestione di tale centri, con esclusione dei costi relativi ad oneri per personale sanitario.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegati: copia del bilancio dei consorzi dal quale risulti il disavanzo; rispettivamente preventivo delle spese da sostenere nel corso del 1987 da parte delle Associazioni, che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16, programma 2.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 5417 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ai Consorzi per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e di Udine per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni della provincia di Trieste che gestiscono centri di riabilitazione degli invalidi per le relative spese di gestione >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1987.
Art. 43
 Centro internazionale di scienze meccaniche in Udine
(programma 2.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a favore del << Centro internazionale di scienze meccaniche >> con sede in Udine per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso di Udine - di proprietà del Comune di Udine - sede del Centro stesso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico - scientifiche.
2. Le quote annuali del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione; il CISM è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5859 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al CISM di Udine per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico-scientifiche >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 44
 Collegio del Mondo unito dell' Adriatico
(programma 2.3.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
3. L' amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto del terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 17 - programma 2.3.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5970 (2.1.162.2.06.04) con la denominazione << Finanziamento straordinario per l' avviamento del Collegio del Mondo unito >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 45
 Infrastrutture Villa Manin
(programma 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di 1.000 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47
 Società operaia di mutuo soccorso
e istruzione di Pordenone
(programma 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un contributo straordinario di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6234 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Contributo straordinario alla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Pordenone per l' ampliamento ed il restauro della sede sociale sita in palazzo Gregoris a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 48
 Mostra della ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, come modificato dall' articolo 30 - 16 comma - della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 156 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 156 milioni per l' anno 1987.
Art. 49
 Sistemazione sedi centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
Art. 50
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
2. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
4. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della citata legge regionale n. 43/1980 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
6. Per le finalità previste dal combinato disposto dalla lettera b) del primo e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato il limite di impegno di lire 70 milioni per l' anno 1987.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
8. L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 300 milioni a favore dell' << Unione ginnastica goriziana >>, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, e per lavori di sistemazione, ristrutturazione e completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Detta sovvenzione verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall' articolo 2 della citata legge regionale n. 24/ 1984.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
13. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Nella denominazione del precitato capitolo 6540 la locuzione << della palazzina e delle palestre >> viene sostituita dalla locuzione << delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>.
14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 400 milioni a favore della Società ginnastica triestina, per le opere ed i lavori previsti dal precedente decimo comma e con le modalità di cui al precedente undicesimo comma.
15. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 18 - Programma 2.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 6542 (2.1.242.5.08.09) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore della Società ginnastica triestina per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.