LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 Ricerca mineraria
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7968 (2.1.243.3.10.13.) con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti nelle aree di cui all' art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.