LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2004 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 28.025.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2005 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 66.330.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2005, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni 1990 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1981 al 2007 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 276.397.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 5.017 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell', 1, quarto e undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. , 94, ed iscritto per gli anni dal 1982 al 2008 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 1.648.345.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.